Codici per gli atti immobiliari: le novità dell’Agenzia delle Entrate

Codici per gli atti immobiliari: le novità dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che dal 30 settembre 2024 saranno introdotte nuove codifiche per l'esecuzione delle formalità nei registri immobiliari. Questo aggiornamento, comunicato tramite un provvedimento firmato l'11 luglio, riguarda nuovi codici per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri pubblici, necessari per adeguarsi ai recenti interventi normativi che hanno ampliato il numero degli istituti e degli atti soggetti a iscrizione.

Secondo quanto spiegato dall'Agenzia delle Entrate, la legge 52 ha introdotto norme che regolano il servizio ipotecario con l'uso di sistemi meccanizzati e computerizzati. In particolare:

  • L'articolo 16 rimanda a successivi decreti interministeriali per definire procedure, sistemi e tempi di attuazione, nonché l'autorizzazione alla presentazione di note su supporto informatico o telematico;
  • L'articolo 17 stabilisce che le note di trascrizione o iscrizione, previste dagli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile, devono essere redatte su modelli a stampa approvati con decreto interministeriale, in collaborazione tra il Ministero delle Finanze e il Ministero di Grazia e Giustizia.

Inoltre, una nota in doppio esemplare deve essere presentata per ogni formalità di annotazione.

Una prima revisione delle tabelle era stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2015. Ora, quasi dieci anni dopo, nuovi interventi normativi hanno portato all'introduzione di nuovi istituti e atti soggetti a pubblicità immobiliare, rendendo necessario l'aggiornamento delle tabelle per codificare le nuove fattispecie.

L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che le nuove tabelle, oltre a implementare i codici-atto, includono modifiche per fornire una descrizione più dettagliata degli atti, migliorando la trasparenza nei registri immobiliari. Ha inoltre sottolineato che le modifiche ai codici non influiranno sulla regolare utilizzabilità del software di compilazione, permettendo comunque l'uso del codice generico in assenza di uno specifico.

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