IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 20 giugno 2024, n. 16973, ha ribadito che il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando l'affare consiste nella cessione di quote societarie, invece del trasferimento della proprietà dell'immobile della società che ha conferito l'incarico.
Secondo la Suprema Corte, il diritto alla provvigione del mediatore sussiste ogni volta che viene raggiunto lo scopo economico per cui è stato incaricato, indipendentemente dalla natura giuridica delle parti coinvolte nella trattativa.
Non è necessario che vi sia una rappresentanza diretta, ma è sufficiente un legame di continuità tra la parte che ha dato l'incarico e quella che ha concluso l'affare. L'art. 1755 c.c. parla di "affare" e non di "contratto", indicando che il diritto al compenso non dipende dalla corrispondenza formale tra il contratto previsto e quello effettivamente concluso, ma dal raggiungimento dello scopo economico prefissato.
La Corte ha sottolineato tre punti fondamentali
- Lo scopo economico deve essere raggiunto, anche se non c'è una perfetta corrispondenza tra il contratto concluso e quello previsto (Cass. n. 11127/2022, n. 8676/2009).
- Deve esistere un nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e il raggiungimento dello scopo (Cass. n. 538/2024).
- Deve esserci continuità tra il soggetto che ha conferito l'incarico e quello che ha stipulato il contratto (Cass. n. 11127/2022).
Il diritto del mediatore alla provvigione è legato alla conclusione dell'affare, anche se questo è realizzato da parti diverse da quelle inizialmente previste, purché esista un legame giustificativo tra le parti originarie e quelle finali. La parte che ha richiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondergli il compenso se l'affare è concluso grazie al suo intervento, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata (Cass. n. 11655/2018).